Art. 2.

      1. Nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, la parola: «diciottesimo», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «sedicesimo».